mercoledì, 16 Aprile 2025

Le novità sui congedi parentali

DiIlaria Mariotti

7 Aprile 2025
Sommario

C’è un punto importante da sapere circa l’aumento dell’indennità per i congedi parentali. Ed è che la condizione per beneficiarne è non solo che il mese di congedo parentale sia fruito entro i sei anni di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Bensì anche che il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) sia terminato almeno dopo il 31 dicembre 2022. Vale a dire che il mese pagato all’80% in più dello stipendio dipende dall’anno di nascita del bambino.

Di cosa si tratta?

Congedi di maternità e paternità

Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto) ed è pagato all’80% dello stipendio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre, periodo che in questo caso diventa congedo di paternità alternativo. C’è poi un’altra fattispecie, il congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni e pagato al 100% dello stipendio.

Cos’è invece il congedo parentale

Il congedo parentale spetta ai genitori in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

Il congedo fino a dodici anni

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. I mesi indennizzabili all’80% valgono solo per le condizioni elencate sopra: età del bambino pari a sei anni e astensione per maternità o paternità successivi al 2022.  

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📸Credits: Canva

Giornalista professionista, classe 1981, di Roma. Fin da piccola con la passione per il giornalismo, dopo la laurea in Giurisprudenza e qualche esperienza all’estero ho cominciato a scrivere. All’inizio di cinema e spettacoli, poi di temi economici, legati in particolare al mondo del lavoro. Settore di cui mi occupo principalmente per Il Bollettino.